CALCOLO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE
SECONDO LA LEGGE 311/06 (EX LEGGE 10)
Il Decreto Legislativo N° 192 del 19-08-05 ed il successivo Decreto Correttivo N° 311 del 29-12-2006 stabiliscono i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.
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1.Il presente decreto si applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:
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b)Alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti;
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c)All'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti;
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d)Alla certificazione energetica degli edifici;
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2.Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali e' prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento.
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a)Applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:
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•Ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
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•Demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
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b)Applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio, nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20% dell'intero edificio esistente;
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c)Applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:
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•Ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all'infuori di quanto già previsto alle precedenti lettere a) e b);
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•Nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;
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•Sostituzione di generatori di calore.
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3.Sono escluse dall'applicazione gli edifici e impianti quali:
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a)Immobili ricadenti nell'ambito della disciplina, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
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b)I fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
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c)I fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.
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d)Gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.