RISPARMIO ENERGETICO - BIOEDILIZIA
 

CALCOLO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE

SECONDO LA LEGGE 311/06 (EX LEGGE 10)


Il Decreto Legislativo N° 192 del 19-08-05 ed il successivo Decreto Correttivo N° 311 del 29-12-2006 stabiliscono i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.

  1. 1.Il presente decreto si applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:

  2. b)Alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti;

  3. c)All'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti;

  4. d)Alla certificazione energetica degli edifici;



  1. 2.Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali e' prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento.

  2. a)Applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:

  3. Ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;

  4. Demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;

  5. b)Applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio, nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20% dell'intero edificio esistente;

  6. c)Applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:

  7. Ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all'infuori di quanto già previsto alle precedenti lettere a) e b);

  8. Nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;

  9. Sostituzione di generatori di calore.


  1. 3.Sono escluse dall'applicazione gli edifici e impianti quali:

  2. a)Immobili ricadenti nell'ambito della disciplina, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;

  3. b)I fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

  4. c)I fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.

  5. d)Gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.


Altàis
STUDIO TECNICO BIOARCHITETTURA
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