SERVIZI ALLE IMPRESE
Piani operativi di Sicurezza (POS)
Il Piano Operativo di Sicurezza è il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/2008 i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV – comma 3.
Esso dovrà contenere i seguenti elementi:
-
a)i dati identificativi dell'impresa esecutrice;
-
b)le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
-
c)la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
-
d)l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
-
e)l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
-
f)l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
-
g)l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
-
h)le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
-
i)l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
-
j)la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
Piani di Montaggio Uso e Smontaggio ponteggio (PIMUS)
Nei cantieri in cui vengono utilizzati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) i cui contenuti sono riportati nell’ ALLEGATO XXII dello stesso Decreto.
Il piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), dovrà essere redatto dal datore di lavoro o da persona competente, in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l‘adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati al montaggio.
Valutazione del rischio da esposizione al rumore
Il datore di lavoro deve valutare l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro.
I metodi e le strumentazioni utilizzati per la valutazione dell’esposizione, devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche.
Per la valutazione del rischio da esposizione al rumore all’interno dei luoghi di lavoro, si fa riferimento al Titolo VIII Capo II del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n°81.
Valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni meccaniche
Il datore di lavoro deve valutare l'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche all’interno della propria azienda o unità produttiva. Tali esposizioni si suddividono in vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e vibrazioni trasmesse al corpo intero.
Per la valutazione del rischio da esposizione al rumore all’interno dei luoghi di lavoro, si fa riferimento al Titolo VIII Capo III del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n°81.