COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ALL’INTERNO DEI CANTIERI
Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), come disposto nell’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, contiene le misure generali e particolari relative alla sicurezza e salute dei lavoratori che dovranno operare all’interno di un cantiere edile. Il PSC riporta l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi.
Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dall’eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di provvedere, quando ciò risulti necessario, all’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.
Il documento deve essere predisposto dal Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione, il quale deve essere in possesso dei requisiti imposti dalla normativa vigente.
Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione (CSP)
Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91 del D.Lgs. 81/2008. Tale figura, durante la progettazione dell'opera redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs 81/2008 contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
Il Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione deve essere in possesso dei requisiti imposti dalla normativa vigente.
Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)
Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92 del D.Lgs. 81/2008. Tale figura, durante l’esecuzione dell'opera ha l’obbligo di verificare verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.
Il Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione deve essere in possesso dei requisiti imposti dalla normativa vigente.