VALUTAZIONE RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
L'art. 2 del DLgs 81/08 definisce la valutazione rischi: “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”
La valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) costituisce un obbligo indelegabile del datore di lavoro (come specificato all’articolo 17 del D.Lgs. 81/08) ed ha l’obiettivo di individuare e, quindi, documentare (con la redazione del DVR), tutti i rischi, e di fornire a tutti i suoi collaboratori le informazioni necessarie a tutelare la salute durante il lavoro.
È possibile l’autocertificazione per datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto sulle procedure standardizzate e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012. Tuttavia, anche nel caso di autocertificazione, per dare atto di aver effettuato la valutazione dei rischi, è opportuno che il datore di lavori elabori un documento riportante l’esito della valutazione effettuata.
L’oggetto della valutazione dovrà riguardare, secondo le nuove norme, tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui:
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• quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004;
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• quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
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• quelli connessi alle differenze di genere, all’età, la provenienza da altri Paesi
Per la mancata valutazione dei rischi, il datore di lavoro è punito con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 (art 55 comma 1).
Per l’omessa elaborazione del DVR secondo le modalità di cui all’articolo 29, il datore di lavoro è punito con l’ammenda da 3.000 a 9.000 euro (art. 55 comma 3).
Inoltre, la mancata elaborazione del DVR costituisce una violazione grave (come specificato all’ALLEGATO I del Testo Unico), e, l’accertamento della reiterazione può comportare la “sospensione dell’attività imprenditoriale”.
Documento unico di valutazioni dei rischi interferenziali (DUVRI)
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008 il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, deve provvedere alla redazione di un UNICO DOCUMENTO di VALUTAZIONE DEI RISCHI, che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Tale documento deve essere allegato al contratto di appalto o di opera.
Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) può non essere redatto nelle lavorazioni a rischio basso e/o di limitata durata.